Lo scoppio e la propagazione di un incendio, in edifici di qualsiasi tipo e dimensioni, provoca lo sviluppo di una grande quantità di fumo e calore che in tempi molto brevi invade l’ambiente, rendendo la visibilità praticamente nulla, impedendo la respirazione con incrementi della temperatura interna fino a valori molto elevati.
Il 90% delle vittime da incendio sono dovute ad asfissia, intossicazione e inalazione di fumi e gas caldi e nocivi.

Con la pubblicazione, nel 2015, del “Codice di prevenzione incendi” ( DM 3 agosto 2015 e smi) è stato finalmente chiarito in modo inequivocabile che devono essere gestiti i fumi, e il calore, prodotti dall’incendio.
È stato infatti inserito, fra le 10 dieci misure della strategia antincendio oggetto del Progetto per la sicurezza antincendio, il “Controllo di fumi e calore”, capitolo S.8.

La premessa di questo capitolo presenta il concetto in modo chiaro recitando:

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

Sulla base dello schema generale del “Codice” sono indicati tre livelli di prestazione:

  • Livello I nessun requisito
  • Livello II smaltimento del fumo di emergenza per aiutare le squadre di soccorso
  • Livello III mantenimento nel compartimento di uno strato libero da fumo

L’esame dei criteri di attribuzione del livello di prestazione ci fa notare che i requisiti del livello I, che non prevede alcun intervento, sono molto restrittivi e raramente presenti nelle attività soggette.

Si può quindi affermare che il controllo di fumi e calore è una misura antincendio, sempre utile, che deve essere valutata con attenzione.

La stesura del capitolo S.8 conferma un principio fondamentale del “codice”, le scelte progettuali sono funzioni di una precisa e accurata valutazione del rischio di incendio.

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Agevolare lo sfollamento delle persone presenti e l’azione dei soccorritori, grazie alla maggiore probabilità che i locali restino liberi dal fumo almeno fino ad un’altezza da terra tale da non compromettere la possibilità di movimento;

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Proteggere le strutture e le merci contro l’azione del fumo e dei gas caldi, riducendo in particolare il rischio di collasso delle strutture portanti;

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Agevolare l’intervento, rendendo di conseguenza più rapida ed efficace l’opera dei soccorritori;

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Ridurre i danni provocati dai gas di combustione e da eventuali sostanze tossiche e corrosive originate dall’incendio.

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Ritardare o evitare l’incendio, FLASH-OVER;

Progettazione e realizzazione

UNI 9494-1:2017
Sistemi per il controllo di fumo e calore -Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

UNI 9494-2:2017
Sistemi per il controllo di fumo e calore -Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SENFC)

UNI EN 15423
Ventilazione degli edifici – Misure antincendio per i sistemi di distribuzione dell’aria negli edifici

CEN/TS 12101-11:2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore -Sistemi di ventilazione forzata a flusso orizzontale per autorimesse al chiuso

UNI EN 12101-13: 2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Sistemi differenziali di pressione (PDS) – Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e manutenzione

Prodotti: (norme armonizzate per marcatura CE secondo CPR)

UNI EN 12101-1:2006
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Specifiche per le barriere al fumo

UNI EN 12101-2:2004
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore

UNI EN 12101-3:2015
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

UNI EN 12101-7:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Condotte per il controllo dei fumi

UNI EN 12101-8:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Serrande per il controllo dei fumi

UNI EN 12101-10:2006
Sistemi per il controllo del fumo e del calore – Apparecchiature di alimentazione

 

Prodotti

UNI ISO 21927-9:2021 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo

CEI 20-45 – Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV

CEI 20-105 – Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio

CEI EN 50200  Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l’uso in circuiti di emergenza

 

Controllo e manutenzione

UNI 9494-3:2014
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Controllo iniziale e manutenzione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC)

I componenti dei Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore (SCFC) devono essere idonei per sopportare le sollecitazioni dovute alle condizioni gravose di emergenza incendio e garantire le relative prestazioni definite in fase di progettazione.

Le parti principali dei SCFC sono oggetto, ai sensi del Regolamento UE 3035/2011 Prodotti da costruzione (CPR), di norme europee armonizzate per cui devono essere immessi sul mercato con idonea Dichiarazione di Prestazione (DoP) e relativa marcatura CE.

La presenza di una norma armonizzata di prodotto rende obbligatoria la redazione e la consegna della DoP. Gli obblighi relativi sono ribaditi e sanzionati dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 106.

I componenti ed i materiali delle parti accessorie devono essere corredati con idonea documentazione che prova le loro caratteristiche e prestazioni in conformità con le norme di riferimento previste secondo la regola dell’arte.

I prodotti impiegati possono anche essere soggetti ad altre Direttive europee e pertanto consegnati con le rispettive dichiarazioni CE di conformità.

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 del 21 febbraio 2014 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

DIRETTIVA 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

DIRETTIVA 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

DIRETTIVA 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

I Sistemi di Controllo di Fumo e Calore (SCFC) sono impianti per la sicurezza antincendio e pertanto devono rispettare quanto indicato nei Decreti del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi.

Si fa riferimento al D.P.R. 151/2011 e successivi decreti e documenti attuativi, al DM 3 agosto 2011 ed in particolare per i luoghi di lavoro al DM 1° settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, conosciuti correntemente come “Decreto controlli”

Il principio generale contenuto in questi documenti normativi è l’obbligo del Titolare dell’attività di mantenere in efficienza gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Questo obiettivo è raggiunto programmando idonee attività di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione eseguiti secondo la regola dell’arte.

La normativa richiede che le attività di controllo periodico e manutenzione siano eseguite da personale competente e qualificato e che siano registrate a cura del titolare dell’attività.

Il DM controlli, relativo ai luoghi soggetti al D.Lgs 81/08, prevede che il controllo periodico e la manutenzione siano eseguite soltanto da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità dettagliate nel decreto.

Mentre il DM controllo è entrato in vigore il 25 settembre 2022, l’obbligo di qualifica entrerà in vigore il 25 settembre 2023.

Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

I Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore per cui il DM controllo prevede la qualifica sono i seguenti:

  • Sistemi di Evacuazione Naturale del Fumo e del calore (SENFC)
  • Sistemi di Evacuazione Forzata del Fumo e del calore (SEFFC) e Sistemi di Ventilazione Orizzontale del Fumo e del calore (SVOF)
  • Sistemi di controllo del fumo a Pressione Differenziale (PDS)

L’associazione ZENITAL collabora, insieme ad altre associazioni rappresentative del comparto antincendio, all’implementazione del decreto partecipando all’“Osservatorio per l’applicazione del Decreto Controlli” istituito dal C.N.VV.F.